In riferimento alla moratoria straordinaria relativa ai rimborsi delle rate di pagamento dei finanziamenti concessi in attuazione dei Fondi Microcredito (CUP B22F11000270009) e Microcredito PICO (B23D13000700009), di competenza della Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” e gestiti da Sviluppo Campania, in attuazione dell’art. 16 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, per le sole imprese già ammesse all’agevolazione della sospensione delle rate del finanziamento e che ne facciano richiesta entro il 15/06/2021, si proroga la durata delle misure di sostegno previste dall’art. 56, comma 2, lettere a), b) e c), del  D.L.  n.  18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24/04/2020, già estesa fino al 30 giugno 2021 ai sensi della L. n. 178 del 30/12/2020, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31/12/2021.

In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale per i quali è stata già concessa la sospensione delle rate e che presentino richiesta entro il 16 giugno 2021 mezzo pec a Sviluppo Campania, il pagamento delle rate in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2021.

Ciò verrà realizzato sussistendo le seguenti condizioni:

  • che l’impresa ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
  • che l’esposizione debitoria delle imprese che facciano richiesta di sospensione non siano, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge n.18 del 17.03.2020, classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e, con riferimento a ciascuna delle specifiche misure gestite, non siano state oggetto di provvedimenti di revoca, ovvero non sussistano i presupposti previsti per procedere alla revoca del finanziamento;
  • che l’impresa sia già stata ammessa all’agevolazione della sospensione delle rate del finanziamento prevista dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La sussistenza delle condizioni è oggetto di autocertificazione, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, nella comunicazione relativa alla richiesta di sospensione di cui si allega il facsimile da utilizzare.

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