In riferimento alla moratoria straordinaria relativa ai rimborsi delle rate di pagamento dei finanziamenti concessi in attuazione dei Fondi Microcredito (CUP B22F11000270009) e Microcredito PICO (B23D13000700009), di competenza della Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” e gestiti da Sviluppo Campania, in attuazione degli artt. 65 e 77 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, si proroga la durata delle misure di sostegno previste dall’art. 56, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24/04/2020, fino al 30 giugno 2021.
In particolare, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021.
Per le imprese alle quali è stata già concessa l’agevolazione della sospensione del pagamento delle rate, il termine si ritiene automaticamente prorogato ex lege sino al 30/06/2021, a meno di espressa rinuncia ad usufruire della stessa da comunicare mezzo pec a Sviluppo Campania.
Le imprese che al 30 settembre presentino richieste di accesso alla moratoria straordinaria e che non fossero ancora state ammesse alle misure di sostegno previste dall’art. 56 della norma summenzionata, saranno ammesse a tali misure, con richiesta entro il 31 gennaio 2021 e con scadenza delle misure al 30 giugno 2021, secondo le medesime condizioni e modalità già previste dall’art. 56 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.
Ciò verrà realizzato sussistendo le seguenti condizioni:
- che l’impresa ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
- che l’esposizione debitoria delle imprese che facciano richiesta di sospensione non siano, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge n.18 del 17.03.2020, classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi e, con riferimento a ciascuna delle specifiche misure gestite, non siano state oggetto di provvedimenti di revoca, ovvero non sussistano i presupposti previsti per procedere alla revoca del finanziamento.
La sussistenza delle condizioni è oggetto di autocertificazione, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, nella comunicazione relativa alla richiesta di sospensione di cui si allega il facsimile da utilizzare.
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